LEGGE 19 giugno 1913, n. 640
Art. 1
Gli articoli 32, 33, 35 (3° ed ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3), 58 (ultimo comma), 60 (2° comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte), del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1903, n. 269, sono abrogati.
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