LEGGE 22 giugno 1913, n. 679
Art. 1
Agli articoli 1, primo capoverso, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1907, n. 485, sono sostituiti i seguenti: Art. 1. - Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1893, n. 512, non potrà da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero Foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale erariale e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei ministri. Art. 3. - La R. avvocatura erariale è costituita dall'avvocatura generale erariale e dalle avvocature distrettuali. L'avvocatura generale erariale risiede in Roma ed è costituita dall'avvocato generale erariale, dal vice avvocato generale erariale, da sostituti avvocati generali erariali. Ad essa possono essere addetti, secondo le esigenze del servizio, funzionari aventi grado di vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali. Gli uffici distrettuali sono in numero di dodici con sede a Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia. All'avvocatura generale ed a ciascuna delle avvocature distrettuali, saranno addetti procuratori e sostituti procuratori erariali a norma dell'annessa tabella. Le attribuzioni dell'avvocatura generale erariale e quelle delle avvocature distrettuali saranno determinate dal regolamento. La distribuzione del personale addetto alla R. avvocatura erariale sarà stabilita con tabella da approvarsi col regolamento. Art. 5. - Dal 1° luglio 1913, il ruolo, i titoli e gli stipendi del personale delle RR. avvocature erariali sono stabiliti in conformità della tabella annessa alla presente legge. Art. 6. - I gradi dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati sono equiparati a quelli dei funzionari di magistratura in conformità della tabella approvata per effetto della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, e con le modificazioni che conseguono dalla presente legge. Ai funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati è applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 14 della citata legge 19 dicembre 1912, tenuto conto, quanto al grado, della suddetta tabella di parificazione. Art. 7. - I posti di sostituto avvocato erariale di ultima classe sono conferiti; salvo il disposto dell'articolo 8, mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono essere ammessi i funzionari di magistratura i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, escluso il tirocinio dell'uditorato, gli avvocati inscritti nell'albo degli avvocati almeno da quattro anni ed i procuratori erariali, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano almeno quattro anni di esercizio. I posti di sostituto procuratore erariale di ultima classe sono conferiti mediante esame di concorso teorico-pratico, al quale possono venir ammessi i procuratori inscritti nell'albo dei procuratori almeno da quattro anni. Art. 8. - Le promozioni di grado del personale delle RR. avvocature erariali si fanno esclusivamente per merito tra i funzionari del grado immediatamente inferiore. Le promozioni di classe pel personale suddetto hanno luogo col criterio dell'anzianità accompagnata da operosità e diligenza. Per le promozioni dei funzionari della carriera d'ordine sono applicabili le disposizioni della legge 30 giugno 1907, n. 384. Al posto di vice-avvocato generale erariale ed alla metà dei posti vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe del ruolo dei funzionari appartenenti alla categoria degli avvocati possono essere nominati, intesi per il vice-avvocato generale erariale l'avvocato generale erariale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri, la Commissione permanente di cui all'art. 5 della presente legge: a) i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitato nel Regno la professione di avvocato per non meno di dieci anni, o per non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo d'istruzione superiore, e che abbiano acquistata meritata fama nell'esercizio forense; b) i funzionari di magistratura che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado o nella classe immediatamente superiore per stipendio al grado o alla classe donde provengono. Le norme per l'eventuale ritorno dei magistrati alla carriera donde provengono saranno stabilite dal regolamento.
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