LEGGE 22 giugno 1913, n. 693
Art. 1
Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione, in tutto o in parte, del R. esercito, è autorizzato a requisire, mediante pagamento a prezzo di stima: 1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature; 2° veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti; 3° motocicli d'ogni sorta; 4° natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura; 5° aeronavi, in forma di pallone, dirigibile o di aereoplano, di ogni specie, e loro attrezzi. La requisizione è ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.
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