LEGGE 22 giugno 1913, n. 767

Type Legge
Publication 1913-06-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Le Casse degli invalidi della marina mercantile ed il Fondo invalidi per la Veneta marina mercantile sono fuse in unico ente morale, che assume la denominazione «Cassa degli invalidi della marina mercantile», a decorrere dal 1° gennaio 1911. Le modalità per l'attuazione della fusione sono determinate dal regolamento.

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