LEGGE 5 giugno 1913, n. 768
Art. 1
Al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie fondamentali assegnati alle varie facoltà e scuole delle RR. Università di cui alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono aggiunti i dieci posti di professore ordinario e i quattro posti di professore straordinario della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano, di cui alla tabella B dello stesso testo unico; I professori ordinari e straordinari dell'Accademia stessa, ora in ufficio, entreranno nel rispettivo ruolo con l'anzianità della propria nomina all'urto o all'altro grado. Rimangono impregiudicati i diritti alla promozione ad ordinario dei professori straordinari stabili, in favore dei quali, all'attuazione della presente legge, il Consiglio superiore di pubblica istruzione avesse già espresso il voto per l'inizio degli atti relativi.
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