LEGGE 22 giugno 1913, n. 784
Art. 1
Per la durata di un decennio dal 1° luglio 1913, è accordato un compenso di navigazione alle navi da carico nazionali a propulsione meccanica ed ai velieri con motore ausiliario in misura non superiore al 2,50 per cento annuo del loro valore attuale per un periodo non minore di 160 giorni di navigazione compiuta durante un esercizio finanziario. Il compenso sarà proporzionale ai giorni di navigazione quando non sia raggiunto il periodo suaccennato. Nessun compenso spetta alle navi destinate al trasporto di emigranti e di viaggiatori.
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