LEGGE 25 giugno 1913, n. 785
Art. 1
VITTORIO EMANUELE per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzato il Governo del Re ad esercitare la vigilanza produzione delle pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, e a stabilire una tassa di centesimi dieci per ogni metro di pellicola. Il ministro del tesoro è autorizzato a fare con suo decreto gli stanziamenti dipendenti da questa legge nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913 -914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 25 giugno 1913. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Facta - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro- Aprile.
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