LEGGE 26 giugno 1913, n. 786
Art. 1
Ai Consorzi antifillosserici, costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 del testo unico delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, approvato con R. decreto 17 maggio 1908, n. 343, possono essere concessi mutui di favore ammortizzabili in 25 anni per metterli in grado di effettuare la piantagione di vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostituzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera. Spetta al Ministero di agricoltura, industria e commercio di fissare, sentita la Commissione consultiva contro le malattie delle piante, istituita col R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, le somme occorrenti a ciascun Consorzio o a ciascuna Federazione di consorzi. I fondi necessari per i mutui saranno somministrati dalla Cassa depositi e prestiti ad interesse non superiore al quattro per cento, e non potranno eccedere i tre milioni per anno, nè complessivamente i sedici milioni di lire. Sarà iscritto nel bilancio dell'entrata un apposito capitolo, al quale dalla Cassa depositi e prestiti saranno, di volta in volta, versate le somme da somministrarsi dal Ministero di agricoltura ai mutuatari, ed un corrispondente capitolo sarà creato nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, por effettuare il pagamento ai Consorzi delle rate dei mutui, previo collaudo dei lavori eseguiti. Nel caso che la somma annualmente stanziata non sia raggiunta dai mutui richiesti, la parte rimanente andrà in aumento dello stanziamento dell'anno successivo.
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