LEGGE 25 giugno 1913, n. 809
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la spesa di L. 85.486 da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1912-1913 a titolo di pagamento delle migliorie sui fondi Bisocchi e Cortorello espropriati a Luigi Pirandello, spese del giudizio e relativi interessi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 25 giugno 1913. VITTORIO EMANUELE. Facta - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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