LEGGE 22 giugno 1913, n. 811
Art. 1
Il ministro della guerra è autorizzato a dare esecuzione al compromesso che si allega alla presente, mediante il quale una società rappresentata dai signori Lamont Young, prof. Gaetano Cannada-Bartoli e comm. Giuseppe Chierchia assume l'obbligo di assicurare in modo definitivo, e tale da riuscire di gradimento al comune di Napoli ed ai proprietari delle case segnate coi civici numeri 28 e 31 della via Santi Lucia, la pendice del monto Echia o Pizzofalcone franata nella notte del 28 gennaio 1868, rilevando l'Amministrazione militare dall'obbligo che per effetto di giudicati ha verso i detti proprietari: in compenso ricevendo le aree che, a sistemazione ultimata, potranno rendersi disponibili, nonchè i fabbricati «Padiglione alle Rampe» e parte dell'ex-ufficio topografico.
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