LEGGE 26 giugno 1913, n. 836

Type Legge
Publication 1913-06-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'Istituto nazionale per l'educazione e la istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, eretto in ente morale, con legge 5 luglio 1908, n. 391, ha la sua sede in Roma ed è amministrato da un Consiglio direttivo composto: a) di un presidente nominato con R. decreto su proposta del ministro della pubblica istruzione; b) di quattro rappresentanti della classe magistrale designati dalla classe stessa con la rappresentanza della minoranza, nei modi stabiliti dal regolamento per la esecuzione della presente legge; c) di un rappresentante dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza; d) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio dura in ufficio tre anni; i suoi membri sono rieleggibili. Esso costituisce nel suo seno una Giunta composta del presidente e di due membri con l'ufficio di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni, e di provvedere direttamente nei casi d'urgenza, salva la ratifica del Consiglio stesso.

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