LEGGE 19 giugno 1913, n. 857
Art. 1
Le autorità alle quali - secondo i vigenti regolamenti - spetta di deliberare sulla dispensa dal pagamento delle tasse a favore degli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore e degli alunni di scuole medie e normali e dei corsi magistrali biennali e i regi provveditori agli studi possono concedere l'esonero dalle tasse e soprattasse di ammissione, immatricolazione, inscrizione, licenza, diploma e bollo, e maturità, per i tre anni scolastici 1912-913-914-915 agli orfani di entrambi i genitori o di un solo genitore, o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908, i quali tutti si trovino sottoposti alla tutela e alla protezione dell'opera nazionale di patronato «Regina Elena».
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