LEGGE 11 luglio 1913, n. 887
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli agenti subalterni fuori ruolo, di cui all'art. 18 della legge 19 luglio 1907, n. 515, faranno passaggio in ruolo nel primo giorno del mese successivo a quello in cui gli agenti stessi abbiano compiuto un anno di effettivo servizio fuori ruolo nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, purchè in questo periodo non sieno incorsi nella sospensione, nella censura o nel rimprovero solenne. La sospensione ritarda il passaggio in ruolo di tre anni, una nota di censura o due rimproveri solenni lo ritardano di un anno, ed un solo rimprovero solenne lo ritarda di sei mesi. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 11 luglio 1913. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI - TEDESCO - CALISSANO. Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
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