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LEGGE 26 giugno 1913, n. 888

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della Provincia. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.