Art. 1
I proprietari e i direttori di stabilimenti orticoli e di vivai, che producono o commerciano piante, parti di piante e semi, hanno l'obbligo di farne denuncia al prefetto della Provincia. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha diritto di farne ispezionare le coltivazioni e i prodotti ovunque conservati; e di proibirne la vendita, se ritenuti infetti, o prescrivere le necessarie disinfezioni.