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LEGGE 11 luglio 1913, n. 889

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

I posti di professore ordinario assegnati agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, dalla tabella B annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 795, sono portati da due a quattro, a decorrere dal 1° luglio 1912.