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LEGGE 11 luglio 1913, n. 921

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

È rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per il risanamento e conseguente ampliamento della città di Napoli, giusta i piani che, in esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, vennero approvati con i Regi decreti 25 luglio 1885, 7 gennaio 1886, n. 3618, 22 luglio 1886, n. 3983, 9 dicembre 1886, n. 4182, 17 marzo 1889, n. 6024, 2 giugno 1889, n. 6105, 7 agosto 1896, n. 380 e 31 agosto 1896, n. 408. È confermata al comune di Napoli la facoltà prevista dall'art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1886, n. 3618, di presentare nuove proposte pel risanamento di altri quartieri, non contemplati nei piani suddetti, e conseguente ampliamento della città, e gli è concessa quella di chiedere al Governo del Re la reintegrazione, nel piano di risanamento, delle opere stralciate per effetto del R. decreto 16 maggio 1895, n. 362.