LEGGE 26 giugno 1913, n. 932
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione. RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Èautorizzata per i sussidi alle scuole coloniali italiane in America una maggiore assegnazione di lire 100.000 nell'esercizio finanziario 1913-914, di L. 200.000 nei 1914-915, di L. 300.000 nel 1915-916 e di L. 450.000 nell'esercizio 1916-917 e successivi. Tale assegnazione sarà portata, nella misura suindicata, in aumento del fondo stanziato al capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri: «Scuole sussidiate». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913. VITTORIO EMANUELE. Di San Giuliano - Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
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