LEGGE 11 luglio 1913, n. 985
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a concedere per la durata di anni 60 la costruzione e l'esercizio di serbatoi e laghi artificiali sul fiume Tirso in Sardegna e sul fiume Neto e suoi affluenti nella Sila, con prelevazione alla domanda che presenti la migliore e più vasta utilizzazione per produzione di energia e per irrigazione. Le concessioni avranno luogo con distinti decreti Reali, previa pubblicazione delle domande e relativi progetti, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire negli appositi disciplinari che insieme ai progetti ed ai piani finanziari saranno approvati coi medesimi decreti di concessione.
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