LEGGE 11 luglio 1913, n. 1039
Art. 1
Sono convertiti in legge con le modificazioni di cui agli articoli seguenti: a) il R. decreto 6 giugno 1912, n. 724, che stabilisce le indennità chilometriche dovute agli ufficiali del genio civile che compiono gite pel servizio dipendente dal terremoto del 28 dicembre 1908, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente; b) il R. decreto 30 agosto 1912, n. 1059, relativo alla proroga dei termini assegnati ai proprietari di aree e di edifici in Messina per le dichiarazioni alla Prefettura ed all'Unione messinese e alla concessione di speciali agevolezze fiscali pel compimento di esse; c) il R. decreto 6 settembre 1912, n. 1080, relativo all'approvazione delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e di altri precedenti, in sostituzione di quelle approvate col R. decreto 18 aprile 1909, n. 193; d) il R. decreto 6 settembre 1912, n. 1104, col quale viene istituito nel Consiglio superiore dei lavori pubblici uno speciale Comitato per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, e per l'esame delle questioni relative alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nei Comuni medesimi.
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