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LEGGE 2 agosto 1913, n. 1075

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Le controversie fra emigranti e vettori o loro rappresentanti, che nascano dal contratto di trasporto, o dagli atti preliminari di esso, o comunque siano al medesimo connesse o che insorgano nell'applicazione delle leggi sulla emigrazione, sono decise dalle Commissioni arbitrali per l'emigrazione, o dagli ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco in ragione della rispettiva competenze, a norma della presente legge. Alla stessa giurisdizione è devoluta la decisione sulle azioni pel medesimo oggetto, che siano promosse dai passeggieri di 3ª classe, o di classe equivalente, di cui agli articoli 18 e 19 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130. Infine alla detta giurisdizione sono sottoposte le controversie dipendenti da arruolamenti autorizzati a norma dell'art. 18 della legge stessa, salvo i casi che siano stabiliti speciali arbitrati nel decreto di autorizzazione.