LEGGE 3 settembre 1913, n. 1224
Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1902-903 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in . . . . . . . . . . . . . . L. 3.672.916 02 delle quali furono riscosse . . . . . . . . . . . » 3.136.957 51 ----------------- e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . L. 535.958 51 -----------------
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