LEGGE 3 settembre 1913, n. 1225
Art. 1
Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione accertate nell'esercizio finanziario 1905-906, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del Fondo stesso in . . . . . . . . . . . . . . L. 3.744.423 83 delle quali furono riscosse . . . . . . . . . . . » 3.519.963 56 ----------------- e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . L. 224.460 27 -----------------
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.