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LEGGE 31 dicembre 1913, n. 1393

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui è disposto nell'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1914.