LEGGE 4 gennaio 1914, n. 1

Type Legge
Publication 1914-01-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. Per provvedere, in conformità delle vigenti leggi alle spese straordinarie occorrenti fino a tutto l'esercizio 1914-915 per le ferrovie esercitate dallo Stato, nonchè alle spese dipendenti dalle nuove costruzioni di strade ferrate, è data facoltà al ministro del tesoro di emettere, nell'esercizio 1913-914, buoni quinquennali per il capitale di lire duecentonovantamilioni, invece di emettere titoli di debito redimibile 3,50 e 3 per cento netto creati con le leggi 24 dicembre 1908, n. 731 e 13 maggio 1910, n. 228. Ai buoni da omettersi ai sensi della presente legge sono applicabili le disposizioni delle leggi 21 marzo 1912, n. 191 e 29 dicembre 1912, n. 1352. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1914. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

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