LEGGE 19 marzo 1914, n. 197
Art. 1
Piena e intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali firmati a Berna addì 13 ottobre 1909, relativi al riscatto della ferrovia del San Gottardo per parte della Svizzera: a) Convenzione principale tra l'Italia, la Germania e la Svizzera; b) Processo verbale finale; c) Accordo tra l'Italia e la Svizzera; le cui ratifiche furono scambiate a Berna il 4 ottobre 1913.
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