LEGGE 16 aprile 1914, n. 291
Art. 1
È approvata la maggiore assegnazione di L. 5987,52, inscritta al capitolo n. 239-bis: «Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 34: Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali. Spese per il servizio delle RR. Trazzere, dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1911-912 e retro» per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1912-913.
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