LEGGE 2 giugno 1914, n. 456
Art. 1
Al primo comma dell'art. 71 della legge comunale e provinciale sostituire: «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore questi si reca al tavolo, di cui all'allegato E della legge elettorale politica, unicamente per piegare la scheda, già scritta o stampata, o parte scritta e parte stampata, a mente del presente articolo, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente del seggio. «Per gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella piegatura della scheda o non rispondono all'invito di presentarla, il presidente provvede a norma dell'art. 73, penultimo comma, della legge elettorale politica 26 giugno 1913, n. 821 (testo unico)».
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