LEGGE 7 giugno 1914, n. 495
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 35,000, da inscriversi ad uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-914, per provvedere alle spese di ogni genere inerenti alla gara nazionale di avviamento della corrispondenza postale e di telegrafia, da tenersi in Genova, in occasione dell'Esposizione internazionale di marina ed igiene, che avrà luogo nella detta città nel corso dell'anno 1914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini - Riccio. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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