LEGGE 4 giugno 1914, n. 502
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nell'ultimo comma dell'art. 4 e nel primo comma dell'art. 41 del testo unico di legge sui dazi interni di consumo, approvato con R. decreto 7 maggio 1908, n. 248, alle parole: «I Consigli comunali, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai comuni», sono sostituite le seguenti: «I Consigli comunali, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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