LEGGE 7 giugno 1914, n. 509

Type Legge
Publication 1914-06-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Il capoverso dell'art. 1 della leggo 18 luglio 1911, n. 765, è abrogato e sostituito dal seguente: «La ferma degli inscritti di leva marittima già rivedibili per una o per due leve, arruolati in 1ª categoria, è pure di tre anni».

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