LEGGE 4 giugno 1914, n. 539
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, approvato con Regio decreto 22 luglio 1887, n. 4794 e successivamente protratto con le leggi 11 aprile 1889, n. 6020, 29 giugno 1902, n. 256, e 11 luglio 1907, n. 459, è prorogato fino al 23 aprile 1919. Nel compimento delle opero del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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