LEGGE 18 giugno 1914, n. 542
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 29.354,26, occorrente per corrispondere a taluni funzionari diplomatici le indennità loro spettanti in virtù dell'art. 44 del R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090, e maturate anteriormente al 1° luglio 1912 e non colpite dalla prescrizione sancita dall'art. 1 della legge 9 marzo 1871, n. 102. Detta somma sarà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della sposa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1913-914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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