LEGGE 18 giugno 1914, n. 543
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 70,000 per spese da farsi dal commissario e dal personale italiano e addetto alla Commissione internazionale di controllo per l'Albania, nonchè per corrispondere al commissario ed al personale medesimo gli assegni loro dovuti. L'indicata somma verrà, con decreto del ministro del tesoro, inscritta in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1914-915. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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