LEGGE 18 giugno 1914, n. 557
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1098 che autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare al tesoro per fornirlo all'Istituto di San Spirito ed ospedali riuniti di Roma un mutuo di L. 2.600.000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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