LEGGE 21 giugno 1914, n. 567
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III por grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto Segue: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione addizionale a quella di amicizia e buon vicinato del 28 giugno 1897 fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, firmata in Roma il 10 febbraio 1914, le cui ratifiche furono scambiate in Roma, addì 18 giugno 1914. Con decreto del ministro del tesoro verranno portate negli stati di previsione della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi 1913-914 e 1914-915 le variazioni di stanziamento necessarie per la esecuzione dell'art. 2 della Convenzione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Di San Giuliano - Rava - Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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