LEGGE 11 giugno 1914, n. 570
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Die e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il ministro della guerra è autorizzato a concedere al Consorzio autonomo del porto di Genova lo sfruttamento della cava detta della «Chiappella» nel tratto della cinta fortificata occidentale di detta piazza compreso fra il bastione San Bartolomeo (di ponente) e la caserma San Benigno (superiore), effettuando le demolizioni dei fabbricati e manufatti esistenti nel detto tratto di cinta, nella intesa che le aree risultanti dallo sfruttamento resteranno di proprietà demaniale, ed alla condizione che il Consorzio paghi la somma di L. 500.000 in tre rate. La detta somma, che rappresenta la diminuzione di valore di immobili militari alienabili secondo le leggi 5 maggio 1901, n. 151, e 5 luglio 1908, n. 361, sarà introitata in conto del capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: «Ricavo dalle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra, ecc.» per essere nelle forme di legge aggiunta agli stanziamenti straordinari del bilancio della guerra. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Grandi - Rava. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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