LEGGE 18 giugno 1914, n. 575
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante una aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. Ordiniamo che la presente, munita dal sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Grandi. Visto, Il Guardasigilli: Dari.
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