LEGGE 21 giugno 1914, n. 576

Type Legge
Publication 1914-06-21
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Sono soggette alla presente legge, oltre le navi asilo Caracciolo e Scilla, già esistenti in virtù della legge 13 luglio 1911, n. 724, quelle altre navi asilo che porranno istituirsi in avvenire con lo scopo di provvedere al ricovero su adatti galleggianti, alla assistenza ed alla istruzione professionale marittima degli orfani di marinai e pescatori, ed in genere dei fanciulli moralmente o materialmente abbandonati. Al riconoscimento giuridico delle medesime si provvederà con RR. decreti su proposta del ministro della marina, di concerto con quelli dell'interno e della istruzione, udito il Consiglio di Stato.

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