LEGGE 21 giugno 1914, n. 577
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà dalla Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto 8 giugno 1913, n. 602, relativo all'impiego dei capitali delle Casse degli invalidi della marina mercantile. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Millo. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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