LEGGE 30 giugno 1914, n. 586
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Dopo il primo comma dell'articolo 3 del riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri approvato con le leggi del 9 giugno 1907, n. 298, e 18 luglio 1911, n. 762, è aggiunto il comma seguente. «Alla promozione al grado superiore potrà tuttavia fari luogo anche prima della decorrenza del detto quinquennio nel solo caso in cui nessuno dei funzionari, dichiarati promuovibili, di un dato grado abbia in questo raggiunto i cinque anni di permanenza». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 giugno 1914. VITTORIO EMANUELE. Di San Giuliano. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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