LEGGE 2 luglio 1914, n. 608
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per la somma di L. 5,400,000, ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-914 indicati nella tabella annessa alla presente legge. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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