LEGGE 2 luglio 1914, n. 612
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 2.121.083,53 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-914, indicati nella tabella annessa alla presente legge. È approvata la variazione alla denominazione dei capitoli nn. 51 e 62 dello stato di previsione medesimo nel senso indicato nella tabella predetta. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, li guardasigilli: Dari.
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