LEGGE 5 luglio 1914, n. 621
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 17 novembre 1912, n. 1329, sono aggiunti i seguenti comma: «È in facoltà del ministro della guerra di richiamare temporaneamente in servizio, entro i limiti delle tabelle organiche, previo loro consenso e per destinarli a cariche speciali, i sottufficiali (esclusi quelli dei carabinieri Reali) collocati a riposo, da meno di due anni, per aver raggiunto il limite massimo di servizio, alle condizioni che saranno stabilite dal relativo regolamento. I medesimi, durante il tempo in cui saranno richiamati in servizio, percepiranno, oltre l'assegno di pensione, una indennità a carico del bilancio della guerra, pari alla differenza fra l'assegno stesso e quello di cui fruivano all'atto del collocamento a riposo. «Il servizio così prestato non darà diritto ad ulteriore aumento di pensione». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Salandra - Grandi - Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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