LEGGE 5 luglio 1914, n. 627
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 20 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale - testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577 - è sostituito il seguente: Art. 20. - Per tutte le merci, tanto in temporea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, sieno esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nelle misure seguenti: a) per le merci nei magazzini sotto diretta custodia della dogana: tre centesimi per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale; b) per le merci in temporanea custodia: 1° per i primi cinque giorni di giacenza tre centesimi per ogni giorno e per ogni quintale o frazione di quintale; 2° per i giorni di giacenza oltre il quinto, quattro centesimi per ogni giorno e per ogni quintale o frazione di quintale; 3° per i giorni di giacenza oltre il terzo dopo quello in cui sia stata compiuta la visita delle merci per l'uscita dalla dogana, dieci centesimi per giorno e per ogni quintale o frazione di quintale. Per la liquidazione del magazzinaggio non si tien conto in alcun caso del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e per le merci estere in temporanea custodia neanche dei primi tre giorni completi di giacenza. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rava - Cavasola. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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