LEGGE 9 luglio 1914, n. 639
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Sono convalidati i RR. decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni descritte nella annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.