LEGGE 9 luglio 1914, n. 659
Art. 1
Il ministro del tesoro è autorizzato ad emettere, oltre il limite di 500 milioni fissato dall'art. 3 della legge 29 dicembre 1910, n. 888, nuovi biglietti di Stato da L. 10 e 5, per somma non eccedente complessivamente venticinque milioni di lire, contro immobilizzazione, nella Cassa dei depositi e prestiti, di una riserva di monete d'oro di corrispondente valore, da prelevarsi dal fondo di dotazione per il servizio di tesoreria gestito dalla Banca d'Italia. Nel limite totale di milioni 525 sarà compresa la circolazione di biglietti di Stato per conto del Banco di Napoli, di cui alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 (Allegato B).
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