LEGGE 9 luglio 1914, n. 666
Art. 1
È convertito in legge il R. decreto 8 gennaio 1914, n. 45, col quale è stata prorogate fino al 30 giugno 1914 la facoltà accordata al Governo, di cui all'art. 3 delle disposizioni preliminari del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto, approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1261.
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