LEGGE 16 luglio 1914, n. 672
Art. 1
Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di L. 117,800 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministro di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-914 indicati nella tabella A annessa alla presente legge.
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