LEGGE 16 luglio 1914, n. 673
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È approvata la maggiore assegnazione di L. 800.000 a favore del capitolo n. 69: «Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato Data a Roma, addì 16 luglio 1914. VITTORIO EMANUELE. Rubini. Visto, Il guardasigilli: Dari.
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