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LEGGE 16 luglio 1914, n. 679

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

Gli insegnanti degli Istituti di istruzione classica, tecnica, nautica, complementare e normale e quelli degli istituti di magistero per l'educazione fisica sono, per quanto concerne gli stipendi, distribuiti nei tre ruoli indicati dalla tabella A.